1. Le azioni legali relative a misure adottate in forza della presente Convenzione dallo Stato richiesto devono essere intentate esclusivamente dinanzi l'istanza appropriata di detto Stato. 2. Le azioni legali relative a misure adottate dallo Stato richiedente in forza della presente Convenzione, in particolare quelle che, in materia di recupero, concernono l'esistenza o l'ammontare del credito fiscale o lo strumento che consente di opporsi alla relativa esecuzione, sono intentate esclusivamente dinanzi all'istanza appropriata di detto Stato. Qualora tale azione legale venga intentata, lo Stato richiedente ne informa immediatamente lo Stato richiesto e quest'ultimo sospende la procedura in attesa della decisione dell'organo adito. Quest'ultimo Stato tuttavia, se e' richiesto in tal senso dallo Stato richiedente, adotta misure conservatorie in vista del recupero. Inoltre, lo Stato richiesto puo' anche essere informato di tale azione da qualunque persona interessata; nel momento in cui riceve l'informazione esso consulta se del caso, lo Stato richiedente al riguardo. 3. Non appena e' stata pronunciata una decisione definitiva riguardo all'azione legale intentata, lo Stato richiesto., o, a seconda dei casi, lo Stato richiedente, notifica all'altro Stato la decisione adottata ed i suoi effetti sulla richiesta di assistenza.

Testo vigente dal 28 febbraio 2005

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urn:nir:stato:legge:2005-02-10;19~art23 · fonte su Normattiva