1 Ai fini della presente Convenzione e salvo se il contesto esige una diversa interpretazione: a. le espressioni "Stato richiedente" e "Stato richiesto " indicano rispettivamente qualsiasi Parte che chiede assistenza amministrativa in materia fiscale e qualsiasi Parte cui questa assistenza viene richiesta; b. il termine "imposta" indica qualsiasi imposta o contributo di previdenza sociale, indicato dalla presente Convenzione in conformita' all'articolo 2; c. l'espressione "credito fiscale " indica qualsiasi ammontare d'imposta, nonche' gli interessi, le sanzioni amministrative e le spese di recupero inerenti, dovute e tuttora non pagate. d. L'espressione "autorita' competente" indica le persone e autorita' enumerate all'Annesso B; e. Il termine " cittadini" nei confronti di una Parte, indica: i. tutte le persone fisiche in possesso della nazionalita' di detta Parte, ii. tutte le persone giuridiche, societa' di persone, associazioni ed altri enti istituiti in conformita' alla legislazione in vigore in detta Parte. Per ogni Parte che formula una dichiarazione a tal fine, i termini di cui sopra sono da intendersi ai sensi delle definizioni contenute all'Annesso C. 2. Per quanto riguarda l'applicazione della Convenzione ad opera di una Parte, ogni espressione che non vi e' definita, ha l'accezione attribuitale dal diritto di detta Parte concernente le imposte indicate dalla Convenzione, salvo se il contesto esige una diversa interpretazione. 3. Le Parti comunicano ad uno dei Depositari ogni modifica da apportare agli Annessi B e C. La modifica avra' effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Depositario.
Testo vigente dal 28 febbraio 2005
