[1]e loro funzioni
[2]Il Depositario presso il quale sara' compiuto un atto, una notifica o una comunicazione, notifichera' agli Stati membri del Consiglio d'Europa ed ai paesi membri dell'OCSE: a. ciascuna firma; b. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione; c. ciascuna data di entrata in vigore della presente Convenzione conformemente alle disposizioni degli Articoli 28 e 29; d. ogni dichiarazione formulata in applicazione delle disposizioni dell'Articolo 4, paragrafo 3 o dell'Articolo 9, paragrafo 3 ed il ritiro di tali dichiarazioni; e. ogni riserva formulata in applicazione delle disposizioni dell'Articolo 30 ed il ritiro di ogni riserva fatta in applicazione delle disposizioni dell'Articolo 30, par. 4; f, ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'Articolo 2, paragrafi 3 o 4, dell'Articolo 3, paragrafo 3, dell'Articolo 29 o dell'Articolo 31, paragrafo 1; g. ogni altro atto, notifica o comunicazione attinente alla presente Convenzione. 2. Il Depositario che riceve una comunicazione o che effettua una notifica conformemente al paragrafo 1, ne informa immediatamente l'altro Depositario. In fede di che i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato la presente Convenzione. Fatto a Strasburgo, il 25 gennaio 1988, in inglese e francese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in due esemplari di cui uno sara' depositato nell'archivio del Consiglio d'Europa e l'altro nell'archivio dell'OCSE. I Segretari Generali del Consiglio d'Europa e dell'OCSE ne trasmetteranno copia, autenticata a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa a dei Paesi membri dell'OCSE.
[3]Parte di provvedimento in formato grafico
Testo vigente dal 28 febbraio 2005
