[1]- Scambio, analisi e diffusione delle informazioni

[2]1. Le Parti concordano di scambiare informazioni e condividere expertise relativamente alla raccolta dati ed alle statistiche sulla diversita' delle espressioni culturali e sulle migliori pratiche per la sua protezione e promozione. 2. L'UNESCO s'impegna a facilitare, attraverso l'uso dei meccanismi esistenti all'interno del Segretariato, la raccolta, l'analisi e la diffusione di tutte le piu' importanti informazioni, statistiche e migliori pratiche. 3. L'UNESCO s'impegna anche a costituire ed aggiornare una banca dati sui differenti settori ed organizzazioni governative, private ed a scopo non di lucro, che operano nel settore delle espressioni culturali. 4. Al fine di facilitare la raccolta di dati, l'UNESCO accorda un'attenzione particolare al rafforzamento delle capacita' e dell'expertise delle Parti che fanno richiesta di assistenza in questa materia. 5. La raccolta di informazioni prevista in questo articolo completa le informazioni raccolte in base alle disposizioni dell'articolo 9.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art19 · fonte su Normattiva