[1]- Rapporto con altri trattati: sostegno reciproco, complementarieta' e non subordinazione

[2]1. Le Parti riconoscono che esse devono adempiere in buona fede i loro obblighi derivanti da questa Convenzione e da tutti gli altri trattati di cui sono parti. In conformita' a cio', senza subordinare questa Convenzione agli altri trattati, (a) esse incoraggiano il sostegno reciproco tra questa Convenzione e gli altri trattati di cui esse sono parti; e (b) allorche' esse interpretano e applicano gli altri trattati di cui sono parti o assumono altri obblighi internazionali, le Parti tengono conto delle rilevanti disposizioni di questa Convenzione. 2. Nessuna disposizione di questa Convenzione puo' essere interpretata come tale da modificare i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualsiasi altro trattato di cui sono parti.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art20 · fonte su Normattiva