[1]- Funzioni del depositario

[2]Il Direttore Generale dell'UNESCO, in qualita' di depositario di questa Convenzione, informa gli Stati membri dell'Organizzazione, gli Stati non membri dell'Organizzazione e le organizzazioni d'integrazione economica regionale previste dall'articolo 27, cosi' come le Nazioni Unite, del deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione menzionato agli articoli 26 e 27, nonche' delle denunce previste dall'articolo 31.

Testo vigente dal 5 marzo 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-02-19;19~art32 · fonte su Normattiva