[1]e notificazioni

[2]1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario della presente Convenzione. 2. Nella sua qualita' di depositario della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati:

  • a)ogni firma della presente Convenzione e ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o di una notifica di denuncia, conformemente agli articoli 29 e 31;
  • b)la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 30;
  • c)tutti gli altri atti e tutte le altre notificazioni o comunicazioni in relazione alla presente Convenzione.

Testo vigente dal 29 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2013-01-14;5~convenzione-art32 · fonte su Normattiva