Art. 32 (Convenzione)
[1]e notificazioni
[2]1. Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' depositario della presente Convenzione. 2. Nella sua qualita' di depositario della presente Convenzione, il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notifica a tutti gli Stati:
- a)ogni firma della presente Convenzione e ogni deposito di uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione o di una notifica di denuncia, conformemente agli articoli 29 e 31;
- b)la data dell'entrata in vigore della presente Convenzione, conformemente all'articolo 30;
- c)tutti gli altri atti e tutte le altre notificazioni o comunicazioni in relazione alla presente Convenzione.
Testo vigente dal 29 gennaio 2013
