1. Il presente Accordo e' aperto alla firma, prima della data della sua entrata in vigore, di ogni Stato partecipante alla data della firma al sistema di riscossione dei canoni di rotta EUROCONTROL, oppure ammesso alla firma con l'accordo unanime della Commissione permanente. 2. Il presente Accordo sara' sottoposto a ratifica. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo del Regno del Belgio. La ratifica del Protocollo di emendamento della Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea "EUROCONTROL" del 13 dicembre 1960, aperto alla firma il 12 febbraio 1981 a Bruxelles ed in appresso denominato "il Protocollo", comporta ratifica di detto Accordo. 3. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di entrata in vigore del Protocollo per quanto riguarda EUROCONTROL, gli Stati membri di EUROCONTROL e gli Stati che avranno depositato il loro strumento di ratifica in data precedente. 4. Per ogni Stato il cui strumento di ratifica e' depositato dopo la data di entrata in vigore del presente Accordo, questo entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito del suo strumento di ratifica. 5. EUROCONTROL con la sua firma diviene parte al presente Accordo. 6. Il Governo del Regno del Belgio avvisera' i Governi degli altri Stati firmatari di detto Accordo di ogni firma di detto Accordo, di ogni deposito di strumento di ratifica e della data di entrata in vigore dell'Accordo.

Testo vigente dal 5 gennaio 1996

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urn:nir:stato:legge:1995-12-20;575~accordo-multilaterale-art27 · fonte su Normattiva