Parti Contraenti si impegnano a rendere possibile l'apprendimento della lingua dell'altra Parte nelle Scuole, nelle Universita' e in altri Istituti di insegnamento. Esse appoggeranno iniziative per l'istituzione di scuole bilingue. Le Parti Contraenti favoriranno lo scambio di insegnanti per la formazione e l'aggiornamento dei docenti dell'altra Parte. Ciascuna delle due Parti Contraenti mettera' a disposizione dell'altra Parte i mezzi didattici, compreso l'uso della televisione e della radio, degli audiovisivi e dell'informatica. Le Parti Contraenti confermano la disponibilita' a facilitare l'accesso alle lingue ed alla cultura dell'altra Parte, sostenendo le iniziative pubbliche e private. Esse favoriranno altresi' lo scambio di borsisti e di studenti. Le Parti Contraenti sosterranno le iniziative atte a favorire la collaborazione nei settori dei mass-media, e in particolare di quello radiotelevisivo, ai fini dell'accrescimento della reciproca conoscenza in tutti i campi, anche attraverso emissioni bilingue regolari.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191~trattato-art23 · fonte su Normattiva