Parti Contraenti assicureranno, conformemente ai propri ordinamenti e agli accordi internazionali vigenti, la tutela dei diritti dei cittadini dell'altra Parte, regolarmente ammessi nei rispettivi territori per scopi di lavoro, inclusi i diritti in materia previdenziale e sanitaria.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191~trattato-art24 · fonte su Normattiva