Parti Contraenti, conformemente ai pertinenti accordi internazionali, svilupperanno la loro cooperazione nel campo giuridico. Esse collaboreranno nella lotta alla criminalita' organizzata e al traffico illecito di stupefacenti. A tal fine si scambieranno all'occorrenza informazioni nei modi piu' opportuni, anche per quanto concerne le misure atte a combattere la minaccia di atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
