presente Trattato non intende recare pregiudizio ad alcun Stato terzo. Le sue disposizioni non compromettono in alcun modo i diritti ne' incidono sugli obblighi derivanti dai Trattati e dagli Accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Parti Contraenti.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;191~trattato-art27 · fonte su Normattiva