Parti contraenti, conformemente ai pertinenti accordi internazionali, svilupperanno la loro cooperazione nel campo giuridico. Le Parti contraenti svilupperanno la loro cooperazione nella lotta alla criminalita' organizzata, al terrorismo, al traffico illecito di stupefacenti, agli atti illeciti contro la sicurezza dell'aviazione civile e del trasporto navale. Esse coopereranno nella lotta ai sequestri di persona e a1 trasferimento illecito di armi e persone fisiche oltre frontiera. Esse collaboreranno per combattere il traffico illegale dei beni culturali delle due Parti. Esse concordano che le opere d'arte trafugate o esportate illegalmente, che si trovino nel loro territorio, debbano essere restituite all'altra Parte. Le Parti contraenti coopereranno per la soluzione dei problemi in campo migratorio che li riguardino, ivi compreso quello della prevenzione della immigrazione illegale.

Testo vigente dal 16 ottobre 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-10-02;350~trattato-art16 · fonte su Normattiva