[1]1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricevimento della seconda delle lettere ufficiali che le parti si scambieranno dopo aver espletato le rispettive e previste procedure di ratifica. 2. Il presente Accordo, puo' essere, in qualsiasi momento modificato o completato, su richiesta di una delle Parti, in forma scritta, previo consenso delle due parti. 3. Il presente Accordo e' stipulato a tempo indeterminato. Puo' essere in qualsiasi momento, recesso, in forma scritta, da una delle Parti; in tale caso perdera' vigore allo scadere dei sei mesi dal giorno della consegna della disdetta. 4. Nel caso di recesso dal presente Accordo, gli eventuali contratti in corso di realizzazione, verranno realizzati conformemente alle regole stabilite nel presente Accordo. Il presente Accordo e' stato redatto a Varsavia, il 6 dicembre 1996, in due esemplari, ognuno in lingua polacca ed italiana, entrambi facente egualmente fede. In fede di che, il Ministro della difesa della Repubblica italiana ed il Ministro della difesa nazionale della Repubblica di Polonia, debitamente autorizzati, hanno firmato ed apposto i timbri, al presente Accordo.

[2]Per Per Il Ministero della Difesa della Il Ministero della Difesa Repubblica italiana Nazionale della Repubblica di Polonia

[3]Firma Firma

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 12 luglio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-06-22;191~accordo-art11 · fonte su Normattiva