Le questioni di dettaglio, concernenti la collaborazione realizzata nell'ambito del presente Accordo, potranno essere definite in protocolli esecutivi aggiuntivi al presente accordo, debitamente firmati dai rappresentanti delle due Parti.

Testo vigente dal 12 luglio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-06-22;191~accordo-art10 · fonte su Normattiva