[1]Durata e termine

[2]1. Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando una delle Parti decidera', in qualunque momento, di denunciarlo. 2. La denuncia del presente Accordo sara' notificata all'altra Parte per iscritto ed attraverso i canali diplomatici e produrra' effetti novanta (90) giorni dopo il ricevimento della notifica dall'altra Parte. 3. La denuncia del presente Accordo non influira' sui programmi e le attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente concordato tra le Parti. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto il presente Accordo. Fatto in Jerevan il 17 ottobre 2012 in due originali, in lingua italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione del presente Accordo, prevarra' il testo in lingua inglese.

[3]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 20 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;191~accordo-art11 · fonte su Normattiva