[1]Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi

[2]1. Con il consenso delle Parti, sara' possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di Difesa che coinvolgano Organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con i rispettivi ordinamenti nazionali. 3. I Programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell'Armenia, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con il Ministero degli affari esteri di entrambi i Paesi, per quanto di loro competenza. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite Scambio di Note, attraverso i canali diplomatici. 5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo 10.

Testo vigente dal 20 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;191~accordo-art9 · fonte su Normattiva