[1]Protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi
[2]1. Con il consenso di entrambe le Parti, sara' possibile stipulare protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, nei termini del presente Accordo. 2. I protocolli aggiuntivi negoziati tra le Parti saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con le rispettive normative nazionali. 3. I programmi di esecuzione che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato del Ministero della difesa nazionale della Repubblica del Mozambico e del Ministero della difesa della Repubblica italiana, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con i Ministeri degli affari esteri delle Parti e le competenti Autorita' per la sicurezza per gli aspetti concernenti le informazioni classificate, qualora possibile. 4. Il presente Accordo potra' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite uno Scambio di note, attraverso i canali diplomatici. 5. I protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo 12 del presente Accordo.
Testo vigente dal 21 dicembre 2017
