[1]Protocolli aggiuntivi, Emendamenti. Revisione e Programmi

[2]1. Con il consenso di entrambe le Parti e ai sensi del presente Accordo, e' possibile stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici di cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili. 2. I Protocolli aggiuntivi che saranno negoziati fra entrambe le Parti saranno redatti in conformita' con le procedure nazionali e saranno limitati agli scopi del presente Accordo e non interferiranno con le leggi dei rispettivi Paesi di appartenenza. 3. I programmi di sviluppo che consentiranno di attuare il presente Accordo o i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto, sviluppati ed eseguiti dal personale autorizzato dal Ministero della difesa della Repubblica italiana e dal Ministero della difesa della Repubblica dell'Ecuador, su basi di interesse reciproco, in stretto coordinamento con Ministero degli affari esteri dei due Paesi, per quanto di loro competenza. 4. Il presente Accordo puo' essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti tramite Scambio di Note fra le Parti, attraverso i canali diplomatici. 5. I Protocolli aggiuntivi, gli emendamenti e le revisioni entreranno in vigore secondo le modalita' indicate nell'articolo 15.

Testo vigente dal 18 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-11-27;185~allegato-art13 · fonte su Normattiva