Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012
Art. 4 — Clausola di invarianza
Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4), del medesimo Accordo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 20 ottobre 2016
