[1]Articolo II

[2](1) I diritti e privilegi reciproci di cui all'art. I del presente Accordo saranno accordati ai cittadini italiani e ai cittadini dei Governi della Repubblica francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e degli Stati Uniti d'America a partire dalla data della firma del presente Accordo. (2) Ogni Governo firmatario dell'Accordo predetto e che non e' firmatario del presente Accordo puo' aderire a questo mediante notificazione scritta diretta al Governo italiano; i diritti e privilegi reciproci previsti all'art. I del presente Accordo saranno accordati ai cittadini italiani e ai cittadini del Governo che abbia aderito all'Accordo, a partire dalla data di ricevimento della notificazione.

[3]In fede di che i sottoscritti, regolarmente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

[4]Fatto a Roma il 29 novembre 1950 in lingua francese, inglese ed italiana, i tre testi essendo egualmente autentici, in un unico esemplare che sara' depositato negli archivi del Governo italiano: il Governo italiano rimettera' copie conformi di questo Accordo a ciascuno degli altri Governi firmatari ed a tutti gli altri Governi parti all'Accordo firmato a Londra il 27 luglio 1946 e notifichera' a questi Governi le adesioni al presente Accordo.

[5]Per il Governo della Repubblica Francese J. FOUQUES DUPARC

[6]Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord V. A. L. MALLET

[7]Per il Governo degli Stati Uniti d'America JAMES CLEMENT DUNN

[8]Per il Governo della Repubblica italiana VITTORIO ZOPPI

[9]Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

[10]Il Ministro per gli affari esteri DE GASPERI

Testo vigente dal 11 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-12;192~accordo-artii · fonte del testo