[1]Accordo tra l'Italia ed il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord per il prolungamento della durata di validita' dei brevetti per invenzioni industriali.

[2]Il Governo della Repubblica italiana, designato qui di seguito sotto il nome di "Governo italiano" ed il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, designato qui di seguito sotto il nome di "Il Governo del Regno Unito", hanno convenuto quanto segue:

[4]I brevetti per invenzioni industriali appartenenti a cittadini dell'una delle due Parti Contraenti ed in vigore dopo il 3 settembre 1943 a termine della legislazione dell'altra Parte Contraente (in vigore o meno alla data della firma del presente Accordo), possono, salve le disposizioni qui appresso stabilite, beneficiare delle norme relative al prolungamento del periodo di validita' contente nella legislazione dell'altra Parte Contraente se, a causa delle difficolta' derivanti dalle ostilita' nelle quali le Parti Contraenti sono state impegnate dal 3 settembre 1939, non sia stata possibile la loro normale attuazione. Tuttavia la parziale o totale non attuazione di un brevetto durante il periodo dal 10 giugno 1940 al 3 settembre 1943 non deve essere presa in considerazione per quanto concerne la durata della proroga da concedersi in conformita' delle sopramenzionate disposizioni di legge.

Testo vigente dal 15 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-02-16;214~accordo-art1 · fonte del testo