Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e l'Ucraina, fatto a Roma il 3 maggio 1995
Art. 21 (Trattato)
disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti contraenti. Il presente Trattato non intende recar pregiudizio ad alcuno stato terzo.
Testo vigente dal 2 luglio 1997
