disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti. Il presente Trattato non intende recar pregiudizio ad alcuno stato terzo.

Testo vigente dal 18 marzo 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-03-08;73~trattato-art19 · fonte su Normattiva