Ratifica ed esecuzione del trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Bulgaria, fatto a Roma il 9 gennaio 1992
Art. 19 (Trattato)
disposizioni del presente Trattato non incidono in alcun modo sugli obblighi derivanti dai trattati e dagli accordi bilaterali e multilaterali anteriormente stipulati dalle Alte Parti Contraenti. Il presente Trattato non intende recar pregiudizio ad alcuno stato terzo.
Testo vigente dal 18 marzo 1995
