1. Fatte salve le riserve di cui all'articolo 20, paragrafo 8, all'articolo 21, paragrafo 5 e all'articolo 23, paragrafo 5, la presente convenzione non e' oggetto di alcuna riserva. 2. Gli Stati membri che hanno gia' concluso accordi tra loro su materie disciplinate dal titolo IV della presente convenzione possono fare riserve in forza del paragrafo 1 unicamente se queste non incidono sui loro obblighi risultanti da detti accordi. 3. Di conseguenza, la presente convenzione non pregiudica, nel quadro delle relazioni tra Stati membri vincolati a tali disposizioni, gli obblighi derivanti dalla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, del 19 giugno 1990, che prevedono una cooperazione rafforzata.

Testo vigente dal 27 gennaio 2009

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urn:nir:stato:legge:2008-12-30;217~convenzione-art30 · fonte su Normattiva