Repubblica italiana e l'Ucraina opereranno per lo sviluppo della collaborazione nei campi dell'economia, dell'industria, dell'agricoltura, della scienza, della tecnica e dell'ecologia nell'interesse reciproco e della comunita' internazionale. Le Alte Parti contraenti sono consapevoli che una tale collaborazione avra' una grande importanza per la realizzazione del programma di riforme economiche e per la transizione verso l'economia di mercato dell'Ucraina e per il pieno sviluppo delle potenzialita' di cooperazione anche in ambito regionale. Le Alte Parti contraenti svilupperanno la cooperazione nell'ambito delle cooperazioni economiche multilaterali di cui fanno parte.

Testo vigente dal 2 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;192~trattato-art6 · fonte su Normattiva