[1]Turismo

[2]1. Le Parti possono collaborare per migliorare gli scambi di informazioni e introdurre le migliori prassi affinche' il turismo si sviluppi in modo equilibrato e sostenibile conformemente al Codice etico mondiale per il turismo dell'Organizzazione mondiale del turismo e ai principi di sostenibilita' alla base del processo locale Agenda 21. 2. Le Parti possono intensificare la cooperazione per tutelare e ottimizzare il potenziale del patrimonio naturale e culturale, attenuando l'impatto negativo del turismo, aumentando il contributo positivo dell'attivita' turistica allo sviluppo sostenibile delle comunita' locali e cercando, in particolare, di promuovere l'ecoturismo, di rispettare l'integrita' e gli interessi delle comunita' locali e di migliorare la formazione nell'industria turistica.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art17 · fonte su Normattiva