[1]Servizi
[2]Le Parti avviano un dialogo regolare finalizzato, tra l'altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonche' all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.
Testo vigente dal 23 novembre 2011
