[1]Servizi

[2]Le Parti avviano un dialogo regolare finalizzato, tra l'altro, agli scambi di informazioni sui rispettivi contesti normativi, alla promozione dell'accesso reciproco ai loro mercati, alle fonti di capitale e alla tecnologia, nonche' all'espansione degli scambi di servizi tra le due regioni e sui mercati dei paesi terzi.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art16 · fonte su Normattiva