[1]Scienza e Tecnologia

[2]1. Le Parti decidono di collaborare nei settori scientifici e tecnologici di comune interesse quali l'energia, i trasporti, l'ambiente, le risorse naturali e la sanita', tenendo conto delle rispettive politiche. 2. La cooperazione mira a:

  • a)favorire gli scambi di informazioni e di know-how in materia di scienza e tecnologia, specie per quanto riguarda l'attuazione di politiche e programmi;
  • b)promuovere relazioni durature tra le comunita' scientifiche, i centri di ricerca, le universita' e i settori industriali delle Parti;
  • c)incentivare la formazione delle risorse umane;
  • d)promuovere altre forme di cooperazione stabilite di comune accordo. 3. La cooperazione puo' consistere in progetti di ricerca comuni, scambi, riunioni e formazione degli scienziati nel quadro di programmi di mobilita' a livello internazionale, assicurando la massima diffusione dei risultati della ricerca. 4. Nell'ambito della cooperazione, le Parti possono favorire la partecipazione dei rispettivi istituti di istruzione superiore, centri di ricerca e settori produttivi, in particolare le PMI.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art22 · fonte su Normattiva