[1]Energia

[2]Le Parti si adoperano per intensificare la cooperazione nel settore dell'energia e decidono, a tal fine, di promuovere i contatti reciprocamente vantaggiosi nell'intento di:

  • a)diversificare l'approvvigionamento energetico per migliorarne la sicurezza, sviluppando forme di energia nuove e rinnovabili, e collaborare nelle attivita' energetiche industriali a monte e a valle;
  • b)arrivare a un uso razionale dell'energia grazie a contributi a livello dell'offerta e della domanda e intensificare la cooperazione per lottare contro i cambiamenti climatici, anche attraverso il meccanismo di sviluppo pulito del protocollo di Kyoto;
  • c)incentivare i trasferimenti di tecnologia finalizzati alla produzione e all'uso sostenibili dell'energia;
  • d)affrontare la questione del collegamento tra energia abbordabile e sviluppo sostenibile.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art23 · fonte su Normattiva