[1]Lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione

[2]Le Parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la criminalita' organizzata, economica e finanziaria e la corruzione attraverso il totale adempimento dei loro obblighi internazionali reciproci in materia, tra cui una cooperazione efficace per il recupero degli attivi o dei fondi derivanti da atti di corruzione. Questa disposizione e' un elemento fondamentale del presente accordo.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art35 · fonte su Normattiva