[1]Lotta alla criminalita' organizzata e alla corruzione
[2]Le Parti convengono di collaborare e di contribuire alla lotta contro la criminalita' organizzata, economica e finanziaria e la corruzione attraverso il totale adempimento dei loro obblighi internazionali reciproci in materia, tra cui una cooperazione efficace per il recupero degli attivi o dei fondi derivanti da atti di corruzione. Questa disposizione e' un elemento fondamentale del presente accordo.
Testo vigente dal 23 novembre 2011
