[1]Comitato misto

[2]1. Le Parti convengono di istituire, nell'ambito del presente accordo, un comitato misto, composto da rappresentanti di entrambe al livello piu' alto possibile, che avra' il compito di:

  • a)garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione del presente accordo;
  • b)stabilire priorita' in relazione agli obiettivi del presente accordo;
  • c)risolvere le controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo;
  • d)formulare raccomandazioni alle Parti firmatarie del presente accordo onde promuoverne gli obiettivi e risolvere le eventuali controversie connesse all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il comitato misto si riunisce, di norma, almeno ogni due anni, alternativamente in Indonesia e a Bruxelles, a una data stabilita di comune accordo. Le Parti possono indire di concerto riunioni straordinarie. Il comitato misto e' presieduto a turno da ciascuna delle Parti. Le Parti stabiliscono di concerto l'ordine del giorno delle riunioni del comitato misto. 3. Il comitato misto puo' istituire gruppi di lavoro specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. Ad ogni riunione del comitato misto, i gruppi di lavoro gli presentano relazioni dettagliate sulle loro attivita'. 4. Le Parti decidono che il comitato misto avra' anche il compito di garantire il corretto funzionamento di tutti gli accordi o protocolli settoriali gia' conclusi o che saranno conclusi tra la Comunita' e l'Indonesia. 5. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno per l'applicazione del presente accordo.

Testo vigente dal 23 novembre 2011

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urn:nir:stato:legge:2011-10-27;192~art41 · fonte su Normattiva