[1]Costi

[2]1. Le spese ordinarie effettuate nel corso della trattazione di una richiesta ai sensi del presente Accordo sono sostenute dall'Autorita' competente richiesta, a meno che non venga diversamente concordato per iscritto dalle Autorita' competenti. Nel caso in cui la richiesta comporti spese elevate o straordinarie, le Autorita' competenti si consultano al fine di stabilire i termini e le condizioni in base alle quali viene trattata la richiesta e le modalita' con le quali vengono sostenute le spese. 2. Salvo altrimenti concordato dalle Autorita' competenti, i costi delle riunioni, incluso il trasporto locale, sono sostenuti dall'Autorita' competente ricevente; le spese di viaggio e alloggio sono sostenuti dall'Autorita' competente inviante.

Testo vigente dal 21 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;192~accordo-art10 · fonte su Normattiva