[1]Riunioni e consultazioni

[2](1) Ai fini dell'attuazione pratica delle disposizioni del presente Accordo, i rappresentanti delle competenti autorita' delle due Parti possono, se necessario, effettuare delle riunioni e consultazioni al fine di valutare i progressi ottenuti nell'ambito del presente Accordo e di discutere e migliorare la cooperazione. (2) Le riunioni si svolgono sul territorio della Repubblica di Macedonia o sul territorio della Repubblica Italiana.

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;193~allegato-art8 · fonte su Normattiva