[1]Riunioni e consultazioni
[2](1) Ai fini dell'attuazione pratica delle disposizioni del presente Accordo, i rappresentanti delle competenti autorita' delle due Parti possono, se necessario, effettuare delle riunioni e consultazioni al fine di valutare i progressi ottenuti nell'ambito del presente Accordo e di discutere e migliorare la cooperazione. (2) Le riunioni si svolgono sul territorio della Repubblica di Macedonia o sul territorio della Repubblica Italiana.
Testo vigente dal 21 dicembre 2017
