Il seguente nuovo articolo va inserito immediatamente dopo l'articolo XVIII della Convenzione: "Articolo XVIII A (1) Quando un residente di uno dei Paesi ritiene che le misure adottate da una o da entrambe le Parti Contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di dette Parti Contraenti, sottoporre il suo caso alle autorita' fiscali (specificate all'articolo XVIII) del Paese di cui egli e' residente. Il reclamo deve essere presentato nel termine di due anni dalla data della notifica o della ritenuta dell'imposta, secondo quale dei due termini sia posteriore. (2) Le autorita' fiscali faranno del loro meglio, se ad esse il ricorso appare fondato e se esse stesse non sono in grado di giungere ad una appropriata soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con le autorita' fiscali dell'altro Paese al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della Convenzione. (3) Le autorita' fiscali dei due Paesi faranno del loro meglio per risolvere attraverso un accordo amichevole le difficolta' ed i dubbi che potranno sorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione della Convenzione. (4) Le autorita' fiscali dei due Paesi potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti".

Testo vigente dal 16 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;194~art7 · fonte su Normattiva