[1]L'articolo XXIII della Convenzione e' soppresso e sostituito dal seguente:
[2]Articolo XXIII
[3]La presente Convenzione avra' durata indefinita, ma ciascuna Parte Contraente puo', entro il 30 giugno di ciascun anno solare successivo al 1970, notificarne la cessazione, per via diplomatica, all'altra Parte Contraente e, in tal caso, la Convenzione cessera' di avere efficacia: (a) nel Regno Unito: (i) in ordine all'imposta sul reddito (compresa la sovraimposta) ed all'imposta sugli utili di capitale, per gli anni fiscali che iniziano il, o successivamente al 6 aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata fatta la notifica; (ii) in ordine all'imposta sulle societa', per gli esercizi finanziari che iniziano il, o successivamente al 1° aprile dell'anno successivo a quello in cui e' stata fatta la notifica; (b) in Italia: in ordine alle imposte italiane, per gli anni assoggettabili ad imposta che iniziano il, o successivamente al 10 gennaio dell'anno successivo a quello in cui tale notifica e' stata fatta".
Testo vigente dal 16 maggio 1973
