1. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e alla maggioranza dei voti espressi dai membri importatori conteggiati separatamente. 2. Ogni membro si impegna a considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in base alle disposizioni della presente convenzione.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art14 · fonte su Normattiva