1. Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le decisioni del Consiglio sono prese alla maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e alla maggioranza dei voti espressi dai membri importatori conteggiati separatamente. 2. Ogni membro si impegna a considerare vincolanti tutte le decisioni prese dal Consiglio in base alle disposizioni della presente convenzione.
Testo vigente dal 24 maggio 1974
