• 1)Salvo disposizione contraria della presente convenzione, le decisioni del consiglio sono adottate alla maggioranza dei voti espressi dai membri esportatori e alla maggioranza dei voti espressi dai membri importatori, conteggiati separatamente.
  • 2)Fatta salva la completa liberta' d'azione di ciascun membro nell'elaborazione e nell'applicazione della propria politica in materia di agricoltura e di prezzi, ciascun membro si impegna a considerare vincolanti tutte le decisioni adottate dal consiglio in virtu' delle disposizioni della presenta convenzione.

Testo vigente dal 3 giugno 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-05-08;208~art14 · fonte su Normattiva