• 1)Il Consiglio adotta tutte le sue decisioni e formula tutte le sue raccomandazioni a maggioranza ripartita semplice, salvo disposizioni contrarie del presente Accordo.
  • 2)Per tutte le decisioni che il Consiglio, a norma dell'Accordo, deve adottare a maggioranza ripartita dei due terzi, si applica la seguente procedura:
  • a)qualora la proposta non ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi per effetto del voto negativo di uno, due o tre Membri esportatori o di uno, due o tre Membri importatori, la proposta, se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei Membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 48 ore;
  • b)qualora, al secondo scrutinio, la proposta non ottenga ancora la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di uno o due Membri esportatori o di uno o due Membri importatori, la proposta, se il Consiglio cosi' decide a maggioranza dei membri presenti e a maggioranza ripartita semplice dei voti, viene rimessa ai voti entro 24 ore;
  • c)qualora nemmeno al terzo scrutinio la proposta ottenga la maggioranza ripartita dei due terzi, per effetto del voto negativo di un Membro esportatore o di un Membro importatore, la proposta e' considerata adottata;
  • d)se il Consiglio non rimette una proposta in votazione, essa e' considerata respinta.
  • 3)I Membri si impegnano ad accettare come obbligatorie tutte le decisioni che il Consiglio adotta in applicazione dell'Accordo.

Testo vigente dal 24 agosto 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-07-26;478~art15 · fonte su Normattiva