[1], sessioni e quorum

[2]1. La sede del Consiglio e' a Londra, salvo decisione contraria del Consiglio. 2. Il Consiglio si riunisce nel corso di ogni annata agricola almeno una volta per semestre ed in ogni momento su decisione del Presidente o come richiedono le disposizioni della presente convenzione. 3. Il Presidente convoca una sessione del Consiglio se gliene viene fatta richiesta: a) da cinque membri, o b) da uno o piu' membri detentori in totale del dieci per cento almeno dell'insieme dei voti, o c) dal Comitato esecutivo. 4. Ad ogni riunione del Consiglio, la presenza di delegati che possiedano, prima di ogni adattamento del numero dei voti in base all'articolo 12, la maggioranza dei voti a disposizione dei membri esportatori e la maggioranza dei voti a disposizione dei membri importatori, e' necessaria per costituire il quorum.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art13 · fonte su Normattiva