[1]ed immunita'
[2]1. Il Consiglio ha personalita' giuridica. Esso puo' in particolare stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e stare in giudizio. 2. Lo statuto, i privilegi e le immunita' del Consiglio sul territorio del Regno Unito continuano ad essere regolati dall'accordo di sede concluso tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e il Consiglio internazionale del grano, firmato a Londra il 28 novembre 1968. 3. L'accordo di cui al paragrafo 2 del presente articolo sara' indipendente dalla presente convenzione. Esso tuttavia terminera':
- a)qualora venga concluso un accordo tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ed il Consiglio;
- b)nel caso in cui la sede del Consiglio non sia piu' situata nel Regno Unito, o
- c)nel caso in cui il Consiglio cessi di esistere. 4. Ove la sede del Consiglio non sia piu' situata nel Regno Unito, il Governo del membro ove e' situata la sede del Consiglio conclude con il Consiglio un accordo internazionale relativo allo statuto, ai privilegi ed alle immunita' del Consiglio, del suo segretario esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che parteciperanno alle riunioni indette dal Consiglio.
Testo vigente dal 24 maggio 1974
