e immunita'
- 1)Il consiglio ha personalita' giuridica. Esso puo', in particolare, stipulare contratti, acquistare e cedere beni mobili e immobili e stare in giudizio.
- 2)Lo Statuto, i privilegi e le immunita' del consiglio sul territorio del Regno Unito continuano ad essere disciplinati dall'accordo relativo alla sede, concluso fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e il consiglio internazionale del grano, firmato a Londra il 28 novembre 1968.
- 3)L'accordo di cui al paragrafo 2 del presenta articolo sara' indipendente dalla presente convenzione. Tuttavia esso terminera':
- a)qualora venga concluso un accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord ed il consiglio;
- b)nel caso in cui la sede del consiglio non sia piu' situata nel Regno unito o
- c)nel caso cui il consiglio cessi di esistere.
- 4)Qualora la sede del consiglio non sia piu' situata nel Regno Unito, il governo del membro in cui e' situata la sede del consiglio stipula con il consiglio un accordo internazionale relativo allo statuto, ai privilegi e alle immunita' del consiglio, del suo direttore esecutivo, del suo personale e dei rappresentanti dei membri che parteciperanno alle riunioni convocate dal consiglio.
Testo vigente dal 3 giugno 1989
