• a)In ciascun paese partecipante vengono concesse al Consiglio tutte le agevolazioni di cambio necessarie all'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtu' del presente Accordo.
  • b)Il Consiglio ha personalita' giuridica. Esso ha in particolare la capacita' di concludere contratti, di acquistare e di alienare beni mobili e immobili nonche' di stare in giudizio.
  • c)In ciascun paese partecipante il Consiglio fruisce, per quanto la legislazione in vigore in tale paese lo consenta, degli esoneri fiscali sui suoi averi, redditi ed altri beni, che possono essere necessari per l'esercizio delle funzioni che gli incombono in virtu' del presente Accordo.
  • d)Lo statuto, i privilegi e le immunita' del Consiglio nel territorio del Regno Unito continueranno ad essere oggetto della Convenzione di stabilimento firmata a Londra il 9 febbraio 1972 tra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord e il Consiglio internazionale dello stagno.

Testo vigente dal 6 settembre 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;674~art15 · fonte su Normattiva