[1]dei fabbisogni e delle disponibilita' di grano
[2]1. Il 1 ottobre, per i Paesi dell'emisfero nord, ed il 1 febbraio, per i Paesi dell'emisfero sud, ogni membro importatore notifica al Consiglio le valutazioni dei fabbisogni di importazione commerciale di grano durante l'annata agricola. Ogni membro importatore puo' notificare in seguito al Consiglio tutte le modifiche che desideri apportare alle proprie valutazioni. 2. Il 1 ottobre, per i Paesi dell'emisfero occidentale, e il 1 febbraio, per i Paesi dell'emisfero meridionale, ogni membro esportatore notifica al Consiglio le proprie valutazioni dei quantitativi di grano che potra' esportare nel corso dell'annata agricola. Ogni membro esportatore puo' notificare in seguito al Consiglio ogni modifica che desideri apportare alle proprie valutazioni. 3. Tutte le valutazioni notificate al Consiglio vengono utilizzate per i fini dell'amministrazione della presente convenzione e non possono essere comunicate ai membri esportatori e ai membri importatori che alle condizioni determinate dal Consiglio. Le valutazioni presentate in base al presente articolo non costituiscono in alcun modo degli impegni.
Testo vigente dal 24 maggio 1974
