[1]del Consiglio

[2]1. Il Consiglio internazionale del grano, costituito in base all'accordo internazionale sul grano del 1949, continua ad esistere ai fini dell'applicazione della presente convenzione con la composizione, i poteri e le funzioni da questa previsti. 2. Ogni membro esportatore o importatore e' membro votante del Consiglio e puo' essere rappresentato alle riunioni da un delegato, dei supplenti e dei consiglieri. 3. Ogni organizzazione intergovernativa che il Consiglio avra' deciso di invitare ad una o a piu' riunioni potra' delegare un rappresentante, che assistera' a tali riunioni senza diritto di voto. 4. Il Consiglio elegge un presidente e un vice-presidente che restano in carica durante un'annata agricola. Il presidente non gode del diritto di voto quando esercita le funzioni di presidente.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~art10 · fonte su Normattiva