[1]Articolo III Comitato di assistenza alimentare

[2]1. Verra' istituito un Comitato di assistenza alimentare che sara' composto dei Paesi elencati al paragrafo 2 dell'articolo II della presente convenzione. Il Comitato nominera' un presidente e un vice presidente. 2. Il Comitato potra', ove la situazione lo giustifichi, invitare i rappresentanti del Segretariato di altre organizzazioni internazionali cui possano partecipare solo i Governi che sono anche membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o suoi istituti specializzati a partecipare ai suoi lavori in qualita' di osservatori. 3. Il Comitato:

  • a)ricevera' regolarmente dai Paesi membri dei rapporti sulle somme, la composizione, le modalita' di distribuzione e le condizioni dei contributi all'assistenza alimentare che forniscono in base alla presente convenzione.
  • b)esaminera' continuamente gli acquisti di cereali finanziati mediante contributi in contanti, tenendo particolarmente conto dell'obbligo che figura al paragrafo 7 dell'articolo II e che riguarda gli acquisti di cereali effettuati nei Paesi in via di sviluppo partecipanti. 4. Il Comitato:
  • a)esaminera' il modo in cui gli obblighi sottoscritti in base al programma di assistenza alimentare sono stati adempiuti;
  • b)procedera' ad un regolare scambio di informazioni sul funzionamento delle disposizioni sull'assistenza alimentare adottate in base alla presente convenzione e in particolare, quando le informazioni corrispondenti saranno disponibili, sui suoi effetti sulla produzione alimentare dei Paesi beneficiari. Il Comitato fara', se necessario, un rapporto. 5. Ai fini del paragrafo 4 del presente articolo, il Comitato puo' ricevere delle informazioni dai Paesi beneficiari e consultare detti Paesi.

Testo vigente dal 24 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~convenzione-artiii · fonte su Normattiva