[1]Articolo II Assistenza alimentare internazionale
[2]1. I Paesi parti della presente convenzione convengono di fornire, a titolo di assistenza alimentare ai Paesi in via di sviluppo, del grano, dei cereali secondari o loro prodotti derivati, adatti al consumo umano e di tipo e qualita' accettabili, ovvero l'equivalente in contanti, per le quantita' annuali minime specificate nel seguente paragrafo 2. 2. Il contributo annuo minimo di ogni Paese parte della presente convenzione viene fissato nel modo seguente: Tonnellate metriche
[3]Argentina........................... 23.000 Australia.......................... 225.000 Canada............................ 495.000 Comnunita' economica europea................ 1.035.000 Stati Uniti d'America................... 1.890.000 Finlandia........................... 14.000 Giappone........................... 225.000 Svezia............................ 35.000 Svizzera........................... 32.000
[4]3. Ai fini dell'applicazione della presente convenzione, ogni Paese che avra' firmato la detta convenzione in conformita' delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo VI o che avra' aderito in conformita' delle disposizioni dei paragrafi 2 o 3 dell'articolo 8 sara' ritenuto elencato nel paragrafo 2 dell'articolo II, con il contributo minimo che gli verra' assegnato conformemente alle disposizioni pertinenti dell'articolo VI o dell'articolo VIII. 4. Il contributo in contanti di un Paese in cui contributo al programma verra' effettuato completamente o in parte, in contanti, verra' calcolato valutando la quantita' di cereali fissata per tale Paese (o la parte di tale quantita' di cereali che non verra' fornita in natura) sulla base di 1,73 dollari statunitensi lo stato. 5. L'assistenza alimentare sotto forma di cereali sara' fornita in base alle modalita' seguenti:
- a)vendite contro valuta del Paese importatore, non trasferibile ne' convertibile in divise o merci e servizi destinati ad essere utilizzati dal Paese membro (1),
- b)donativi di cereali o donativi contanti da utilizzarsi per l'acquisto di cereali a beneficio del Paese importatore, o
- c)vendite a credito, il cui pagamento deve essere effettuato per ragionevoli annualita', ripartite in venti anni o piu' e con l'interesse di un tasso inferiore ai tassi commerciali in vigore sui mercati mondiali (2), restando inteso che l'assistenza alimentare sotto forma di cereali sara' fornita per quanto possibile in base alle modalita' indicate ai precedenti commi a) e b). 6. Gli acquisti di cereali saranno effettuati nei Paesi partecipanti. 7. Nell'utilizzazione dei donativi di denaro, si cerchera' in modo particolare di facilitare le esportazioni di cereali dei Paesi partecipanti in via di sviluppo. A tale scopo, verra' fissata una priorita' affinche' almeno il 35 per cento del contributo in contanti per l'acquisto di cereali relativamente all'assistenza alimentare o la parte di tale contributo che sara' necessaria per l'acquisto di 200.000 tonnellate metriche di cereali siano consacrati all'acquisto di cereali prodotti nei Paesi partecipanti in via di sviluppo. 8. I Paesi donatori forniranno i propri contributi in cereali sotto forma di consegne rateali f.o.b. 9. I Paesi parti della presente convenzione potranno, per quanto concerne il loro contributo al programma di assistenza alimentare, specificare uno o piu' Paesi beneficiari. 10. I Paesi parti della presente convenzione potranno fornire il proprio contributo sia per il tramite di un'organizzazione internazionale che in modo bilaterale. Tuttavia, conformemente alla raccomandazione formulata al paragrafo 3 della risoluzione 2682 (XXV) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, essi terranno debitamente conto dei vantaggi che si otterrebbero avviando una maggiore proporzione dell'assistenza alimentare mediante circuiti multilaterali e faranno quanto possibile per ricorrere al Programma alimentare mondiale.
[5]--------------- (1) In circostanze eccezionali, potra' essere accordata una dispensa non superiore al 10 per cento. (2) L'accordo sulle vendite a credito puo' prevedere il pagamento di una frazione che vada sino al 15 per cento del capitale alla consegna della merce.
Testo vigente dal 24 maggio 1974
