[1]Articolo XI Durata
[2]La presente convenzione restera' in vigore per un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 2 della detta convenzione.
Testo vigente dal 24 maggio 1974
[1]Articolo XI Durata
[2]La presente convenzione restera' in vigore per un periodo di tre anni a partire dalla data di entrata in vigore dell'articolo 2 della detta convenzione.
Testo vigente dal 24 maggio 1974
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1974-04-08;194~convenzione-artxi · fonte su Normattiva