[1]Cooperazione nel campo dei materiali per la difesa

[2]1. Categorie di armamenti Ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici nazionali ed allo scopo di regolare le attivita' relative agli equipaggiamenti di difesa, le Parti concordano di cooperare nelle seguenti categorie di armamenti: a. navi e relativi equipaggiamenti per uso militare; b. aeromobili militari, elicotteri, sistemi aerospaziali e relativi equipaggiamenti; c. carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; d. armi da fuoco automatiche e relative munizioni; e. armamento di medio e grosso calibro e relative munizioni; f. bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), missili, siluri e relative apparecchiature di monitoraggio; g. polveri, esplosivi e propellenti per uso militare; h. sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativi equipaggiamenti per uso militare; i. materiali blindati appositamente costruiti; j. materiali e equipaggiamenti specifici per l'addestramento militare; k. macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; l. equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso militare; I rispettivi Governi si impegnano a non riesportare il materiale acquisito a terze Parti, senza il preventivo benestare della Parte che ha originariamente fornito il materiale. 2. Modalita' di acquisizione Le attivita' nell'area dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari potranno assumere le seguenti modalita': a. ricerca scientifica, test e progettazione; b. scambio di esperienze nel campo tecnico; c. produzione congiunta, modernizzazione e servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; d. supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi al fine di avviare la cooperazione nel settore della produzione delle apparecchiature militari. Le reciproche acquisizioni di apparecchiature di interesse delle rispettive Forze armate avverranno nell'ambito del presente Accordo e potranno essere attuate attraverso operazioni dirette da Stato a Stato oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi Governi. 3. Altre forme di cooperazione Le Parti concordano di prestarsi reciproca assistenza e collaborazione al fine di promuovere l'esecuzione del presente Accordo, da parte delle industrie e/o delle organizzazioni interessate, nonche' dei contratti sottoscritti in virtu' delle disposizioni del presente Accordo.

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;194~allegato-art6 · fonte su Normattiva