[1]Proprieta' intellettuale

[2]Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione di tutta la proprieta' intellettuale, compresi i brevetti, derivante da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.

Testo vigente dal 21 dicembre 2017

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urn:nir:stato:legge:2017-12-04;194~allegato-art7 · fonte su Normattiva