[1]Proprieta' intellettuale
[2]Le Parti si impegnano ad attuare le procedure necessarie per garantire la protezione di tutta la proprieta' intellettuale, compresi i brevetti, derivante da iniziative condotte in conformita' con il presente Accordo ed ai sensi delle rispettive normative nazionali e degli Accordi internazionali in materia sottoscritti dalle Parti.
Testo vigente dal 21 dicembre 2017
